«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.

L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.
  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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