«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il diritto di essere informati

Il diritto di informazione (ex art. 21 Cost.)[1] costituisce una delle libertà di manifestazione del pensiero, segna il grado di “democraticità” di un ordinamento giuridico, accompagnato all’estensione del diritto di accesso documentale in diritto di accesso civico generalizzato, esprime un intento del legislatore di rendere trasparente l’attività amministrativa, in chiave partecipativa e di controllo sociale dell’utilizzo e destinazione delle risorse pubbliche.

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Videoriprese e videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune (con schema di regolamento)

Videoriprese e videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune (con schema di regolamento)

Il diritto di essere informati

Il diritto di informazione (ex art. 21 Cost.)[1] costituisce una delle libertà di manifestazione del pensiero, segna il grado di “democraticità” di un ordinamento giuridico, accompagnato all’estensione del diritto di accesso documentale in diritto di accesso civico generalizzato, esprime un intento del legislatore di rendere trasparente l’attività amministrativa, in chiave partecipativa e di controllo sociale dell’utilizzo e destinazione delle risorse pubbliche.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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