«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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Project financing e responsabilità omissive

Project financing e responsabilità omissive

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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Erronei pagamenti dolosi: un caso

Erronei pagamenti dolosi: un caso

La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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