«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., sez. giurisdizionale), con la sentenza n. 163 del 16 giugno 2016, chiarisce la distinzione tra “fiducia” e “competenza”, tra nomina “tecnica” e nomina “politica”, riconfermando che il “buon andamento” della P.A. (precipitato diretto dell’art. 97 Cost.) mal si concilia con la revoca (ritiro designazione) ad personam, compromettendo insanabilmente la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.

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La nuova dirigenza a chiamata

La nuova dirigenza a chiamata

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A., sez. giurisdizionale), con la sentenza n. 163 del 16 giugno 2016, chiarisce la distinzione tra “fiducia” e “competenza”, tra nomina “tecnica” e nomina “politica”, riconfermando che il “buon andamento” della P.A. (precipitato diretto dell’art. 97 Cost.) mal si concilia con la revoca (ritiro designazione) ad personam, compromettendo insanabilmente la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.

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La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Nomine senza concorso e competenza gestionale

La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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