«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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Diritto di accesso in materia ambientale

Diritto di accesso in materia ambientale

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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Diritto di accesso dei comitati e delle associazioni (portatori di interessi diffusi)

L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).

La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.

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