«Libero Pensatore» (sempre)
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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In via generale, in prima approssimazione, una strada può essere classificata in relazione al titolare del diritto di proprietà sulla stessa (pubblica o privata), rilevando che tale natura, a volte, non può essere sufficiente per la sua denominazione (identificazione), potendo il sedime diventare ad “uso pubblico” (della collettività) anche se la sua proprietà rimane in capo al privato, sicché la strada è sottoposta ad un “vincolo pubblico” di demanialità (c.d. peso/servitù) che ne sottrae la disponibilità esclusiva (al suo titolare): l’Amministrazione potrà disporre della strada privata (c.d. vicinale) secondo le esigenze e l’interesse pubblico alla viabilità, ben potendo disporre la rimozione di eventuali ostacoli (sbarre)[1] al suo utilizzo (passaggio)[2].

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Strade private vicinali ad uso pubblico

Strade private vicinali ad uso pubblico

In via generale, in prima approssimazione, una strada può essere classificata in relazione al titolare del diritto di proprietà sulla stessa (pubblica o privata), rilevando che tale natura, a volte, non può essere sufficiente per la sua denominazione (identificazione), potendo il sedime diventare ad “uso pubblico” (della collettività) anche se la sua proprietà rimane in capo al privato, sicché la strada è sottoposta ad un “vincolo pubblico” di demanialità (c.d. peso/servitù) che ne sottrae la disponibilità esclusiva (al suo titolare): l’Amministrazione potrà disporre della strada privata (c.d. vicinale) secondo le esigenze e l’interesse pubblico alla viabilità, ben potendo disporre la rimozione di eventuali ostacoli (sbarre)[1] al suo utilizzo (passaggio)[2].

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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