«Libero Pensatore» (sempre)

La concessione di beni pubblici è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un atto unilaterale autoritativo e di una convenzione accessoria o integrativa, fonte di diritti e obblighi reciproci dell’ente concedente e del privato concessionario nell’ambito di un rapporto negoziale bilaterale (c.d. concessione-contratto).

L’atto convenzionale accessivo al provvedimento rientra nella categoria del c.d. contratto ad oggetto pubblico, nel quale la PA mantiene la sua tradizionale posizione di supremazia, con la conseguenza che il rapporto amministrazione/concessionario, proprio in ragione delle sue peculiarità originate dall’inerenza all’esercizio di pubblici poteri, non ricade in modo immediato e integrale nell’ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che richiama i soli «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti»).

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La decadenza delle concessioni demaniali marittime

La decadenza delle concessioni demaniali marittime

La concessione di beni pubblici è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un atto unilaterale autoritativo e di una convenzione accessoria o integrativa, fonte di diritti e obblighi reciproci dell’ente concedente e del privato concessionario nell’ambito di un rapporto negoziale bilaterale (c.d. concessione-contratto).

L’atto convenzionale accessivo al provvedimento rientra nella categoria del c.d. contratto ad oggetto pubblico, nel quale la PA mantiene la sua tradizionale posizione di supremazia, con la conseguenza che il rapporto amministrazione/concessionario, proprio in ragione delle sue peculiarità originate dall’inerenza all’esercizio di pubblici poteri, non ricade in modo immediato e integrale nell’ambito di applicazione delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che richiama i soli «principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti»).

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In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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