«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Amministrazione pubblica, negli appalti segretati (intercettazioni telefoniche), ha ampi margini di discrezionalità nel valutare le singole offerte, con lo scopo di accertare nel concreto ed effettivamente l’affidabilità dell’offerente, specie quando l’interesse sotteso è rilevante sotto i profili della sicurezza dei dati sensibili trattati e raccolti.

La prima sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2408 del 26 ottobre 2018, si pronuncia sulla legittima esclusione di un operatore economico fondata sull’esiguo fatturato che non consente una sicura identificazione del titolare effettivo.

Il ricorso contro il provvedimento di rigetto della Procura della Repubblica, sull’istanza della ditta di accreditamento per la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche – telematiche – ambientali, si incentra sui requisiti di ammissione della lex specialis:

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La fiducia nell’operatore economico non può prescindere dalla dimensione organizzativa, specie nelle intercettazioni telefoniche

La fiducia nell’operatore economico non può prescindere dalla dimensione organizzativa, specie nelle intercettazioni telefoniche

L’Amministrazione pubblica, negli appalti segretati (intercettazioni telefoniche), ha ampi margini di discrezionalità nel valutare le singole offerte, con lo scopo di accertare nel concreto ed effettivamente l’affidabilità dell’offerente, specie quando l’interesse sotteso è rilevante sotto i profili della sicurezza dei dati sensibili trattati e raccolti.

La prima sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 2408 del 26 ottobre 2018, si pronuncia sulla legittima esclusione di un operatore economico fondata sull’esiguo fatturato che non consente una sicura identificazione del titolare effettivo.

Il ricorso contro il provvedimento di rigetto della Procura della Repubblica, sull’istanza della ditta di accreditamento per la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche – telematiche – ambientali, si incentra sui requisiti di ammissione della lex specialis:

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diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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Diritto di accesso dei titoli edilizi

Diritto di accesso dei titoli edilizi

diritto accesso dei titoli ediliziIn ambito edilizio sono frequenti le richieste di accesso agli atti amministrativi e, più in generale, all’istruttoria documentale da parte di terzi con lo scopo di verificare l’assentibilità dell’intervento, ovvero acquisire informazioni in merito all’esecuzioni di lavori, sia nei confronti del proprietario committente che dell’operatore economico appaltatore.

Le richieste di accesso, da parte dei c.d. controinteressati, sono tese ad accertare la conformità degli interventi alla normativa urbanistico – edilizia (specie, in presenza di DIA/SCIA), allo scopo di attivare i poteri inibitori dell’Amministrazione, paralizzando l’attività del denunciante/richiedente sulla base del mero riscontro dell’illegittimità dell’attività posta in essere in mancanza dei requisiti; oppure, decorso il termine ordinatorio per le verifiche, chiedendo l’esercizio del potere di autotutela, sempre rinvenibile in presenza di attività fondata su documenti non veritieri.

Non è infrequente che l’acquisizione della documentazione del privato in presenza di titoli “liberi” (vedi, ad es. SCIA), essendo atti del privato privi di valore provvedimentale non risultano direttamente impugnabili dai terzi, sia proiettata alla verifica della documentazione prodotta e di riflesso garantire la tutela dell’interessato; tutela che si realizza attraverso la sollecitazione del potere sanzionatorio o di autotutela da parte della P.A. e, in caso di inerzia da parte di quest’ultima, attraverso l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato o l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione stessa, che non si sia attivata per inibire i lavori, dimostrando inequivocabilmente che l’accesso agli atti è strumentale alla verifica della legittimità di quanto prodotto in sede di dichiarazioni.

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La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

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Motivazione e affidamento diretto

La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

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In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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Vietato giocare ai bambini (a scuola) se disturbano la quiete del vicino

In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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La Regione Campania ha proceduto a revocare in autotutela alcune delibere (in relazione alla violazione del patto di stabilità interno), ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tale condotta amministrativa veniva motivata quale effetto “doveroso e vincolato” rispetto alla previsione dell’art.14, comma 22, del D.L. n. 78/10 ai sensi del quale “gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”.

La violazione o l’elusione del patto di stabilità interno si ripercuote sulle determinazioni di spesa conseguenti, ovvero l’attività amministrativa collegata agli atti presupposti: non vi sono margini di valutazione (sul an non sul quomodo).

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Violazione del patto di stabilità interno e annullamento atti

La Regione Campania ha proceduto a revocare in autotutela alcune delibere (in relazione alla violazione del patto di stabilità interno), ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e tale condotta amministrativa veniva motivata quale effetto “doveroso e vincolato” rispetto alla previsione dell’art.14, comma 22, del D.L. n. 78/10 ai sensi del quale “gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”.

La violazione o l’elusione del patto di stabilità interno si ripercuote sulle determinazioni di spesa conseguenti, ovvero l’attività amministrativa collegata agli atti presupposti: non vi sono margini di valutazione (sul an non sul quomodo).

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Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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La revoca dell’assessore non allineato al gruppo politico di riferimento

Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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