«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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Il posizionamento alternativo delle antenne

Il posizionamento alternativo delle antenne

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

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Il rispetto delle vedute

Il rispetto delle vedute

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

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La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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Le legittime pretese del confinante controinteressato

Le legittime pretese del confinante controinteressato

La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

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Il vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

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In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

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Uso privato di una strada pubblica

Uso privato di una strada pubblica

In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

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Il posizionamento (o sostituzione, sempre da provarsi)[1] di un cancello o di una rete (o recinzione), quale limitazione fisica all’accesso ad uno spazio privato (estrinsecazione dello ius excludendi alios proprio del diritto di proprietà), esige il titolo edilizio (autorizzazione), specie se sono necessarie opere murarie, ossia il consolidamento delle fondamenta.

L’intervento sanzionatorio è avvenuto a distanza di tempo: questo fatto non inficia l’intervento repressivo del Comune, non potendo invocare il legittimo affidamento ingenerato, così come pure un unico atto di applicazione di più sanzioni per interventi diversi illecitamente eseguiti.

L’abusività

È noto, altresì, che la realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico, altera il pregresso stato dei luoghi, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica anche quando trattasi di opere realizzabili mediante una dichiarazione d’inizio attività; di contro, è obbligata l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi[2].

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Cancello o rete di sbarramento: serve il titolo edilizio

Cancello o rete di sbarramento: serve il titolo edilizio

Il posizionamento (o sostituzione, sempre da provarsi)[1] di un cancello o di una rete (o recinzione), quale limitazione fisica all’accesso ad uno spazio privato (estrinsecazione dello ius excludendi alios proprio del diritto di proprietà), esige il titolo edilizio (autorizzazione), specie se sono necessarie opere murarie, ossia il consolidamento delle fondamenta.

L’intervento sanzionatorio è avvenuto a distanza di tempo: questo fatto non inficia l’intervento repressivo del Comune, non potendo invocare il legittimo affidamento ingenerato, così come pure un unico atto di applicazione di più sanzioni per interventi diversi illecitamente eseguiti.

L’abusività

È noto, altresì, che la realizzazione di qualsiasi manufatto in una zona coperta da vincolo paesaggistico, altera il pregresso stato dei luoghi, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica anche quando trattasi di opere realizzabili mediante una dichiarazione d’inizio attività; di contro, è obbligata l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi[2].

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