«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

Continua a leggere

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

Continua a leggere

Massima

La sez. III Napoli del TAR Campania, con la sentenza 21 luglio 2022 n. 4894, espone in chiaro gli obblighi di vigilanza del Comune a fronte dell’atto di impulso di un “whistleblower” riferito ad un abuso edilizio che dà luogo a un’alterazione permanente dell’ordine urbanistico, laddove l’ordinanza di demolizione ha lo scopo di ripristinare l’ordine stesso, a prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso.

Si tratta di un vero e proprio cangiante obbligo di agire del Comune insito nei compiti istituzionali[1].

È noto che l’azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia:

  • l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990;
  • la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento (ovvero, provvedere)[2].

Continua a leggere

Abuso edilizio e segnalazioni del privato

Abuso edilizio e segnalazioni del privato

Massima

La sez. III Napoli del TAR Campania, con la sentenza 21 luglio 2022 n. 4894, espone in chiaro gli obblighi di vigilanza del Comune a fronte dell’atto di impulso di un “whistleblower” riferito ad un abuso edilizio che dà luogo a un’alterazione permanente dell’ordine urbanistico, laddove l’ordinanza di demolizione ha lo scopo di ripristinare l’ordine stesso, a prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso.

Si tratta di un vero e proprio cangiante obbligo di agire del Comune insito nei compiti istituzionali[1].

È noto che l’azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia:

  • l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990;
  • la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento (ovvero, provvedere)[2].

Continua a leggere

La prima sez. Bologna del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 462 del 21 maggio 2019, interviene sull’illegittimità di un provvedimento disciplinare basato sull’errata rappresentazione della sfera privata dell’interessato: consapevolezza dei fatti da parte di un agente della Polizia di Stato.

Pare giusto rammentare che per i dipendenti della P.A. anche il comportamento nella vita privata può assumere rilievo ai fini disciplinari, qualora in contrasto con le discipline interne per aver mantenuto magari un contegno tale da “ingenerare rimarchi”: una condotta al di fuori del servizio che assume rilievo di meritevolezza, incidendo sulla carriera professionale, valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente ad una determinata Amministrazione dello Stato.

In termini diversi, taluni comportamenti estranei alla propria funzione (al lavoro prestato) rilevano in una prospettiva funzionale all’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza (da cui dipende e presta servizio), sicché le condotte “irreprensibili” devono essere sempre mantenute in funzione della fiducia riposta dai consociati nei suoi appartenenti.

Continua a leggere

Frequentazioni extralavorative, procedimento disciplinare, istruttoria e onere della prova

Frequentazioni extralavorative, procedimento disciplinare, istruttoria e onere della prova

La prima sez. Bologna del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 462 del 21 maggio 2019, interviene sull’illegittimità di un provvedimento disciplinare basato sull’errata rappresentazione della sfera privata dell’interessato: consapevolezza dei fatti da parte di un agente della Polizia di Stato.

Pare giusto rammentare che per i dipendenti della P.A. anche il comportamento nella vita privata può assumere rilievo ai fini disciplinari, qualora in contrasto con le discipline interne per aver mantenuto magari un contegno tale da “ingenerare rimarchi”: una condotta al di fuori del servizio che assume rilievo di meritevolezza, incidendo sulla carriera professionale, valutata secondo il più rigoroso parametro dell’esigibilità relativa ad un appartenente ad una determinata Amministrazione dello Stato.

In termini diversi, taluni comportamenti estranei alla propria funzione (al lavoro prestato) rilevano in una prospettiva funzionale all’esigenza di tutela dei “valori” dell’Istituzione di appartenenza (da cui dipende e presta servizio), sicché le condotte “irreprensibili” devono essere sempre mantenute in funzione della fiducia riposta dai consociati nei suoi appartenenti.

Continua a leggere