«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La prima sez. Pescara del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 193, legittima l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico, ritenendo pienamente legittima l’ostensione delle comunicazioni quando sono riferite all’attività istruttoria della predisposizione delle domande d’esame, a fronte di un diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

La ricorrente richiedeva l’accesso integrale ai «messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione» in determinati giorni e di una «e – mail menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale» di concorso.

L’Amministrazione resistente, pur riconoscendo i diritti di partecipazione (alias accesso) stabiliti dalla Legge n. 241/1990, nega il possesso della cit. documentazione, rilevando che «le e – mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’Ateneo agli atti della procedura».

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Diritto di accesso alle conversazioni e – mail tra commissari d’esame

Diritto di accesso alle conversazioni e – mail tra commissari d’esame

La prima sez. Pescara del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 193, legittima l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati dai commissari di un concorso pubblico, ritenendo pienamente legittima l’ostensione delle comunicazioni quando sono riferite all’attività istruttoria della predisposizione delle domande d’esame, a fronte di un diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

La ricorrente richiedeva l’accesso integrale ai «messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione» in determinati giorni e di una «e – mail menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale» di concorso.

L’Amministrazione resistente, pur riconoscendo i diritti di partecipazione (alias accesso) stabiliti dalla Legge n. 241/1990, nega il possesso della cit. documentazione, rilevando che «le e – mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall’Ateneo agli atti della procedura».

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Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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La nuova comunicazione informatica

Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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Avviso di convocazione del consiglio comunale via pec, fax, sms

L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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