«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

Errori, correzioni e rettifiche in sede di offerta

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 17 giugno 2020, n. 6642 (Est. Fratamico), interviene per delineare i poteri dell’Amministrazione nel correggere o rettificare gli errori delle offerte, senza stravolgere gli esiti del procedimento di individuazione del contraente.

La questione di interesse coinvolge un concorrente di una procedura telematica per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio (violazioni Codice della Strada e altri illeciti amministrativi), dove si duole delle valutazioni compiute e delle condotte dalla Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica che non coglieva l’errore materiale, “facilmente percettibile da chiunque”, nella stesura della stessa (caso di specie erronea determinazione del costo della manodopera riferibile alla singola annualità contrattuale, anziché all’intero quinquennio).

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Il pronunciamento

La Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2020 n. 36 riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della P.A. tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l’assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: un transito temporaneo sine die dal privato al pubblico nelle more delle procedure concorsuali.

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Accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso

Accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso

Il pronunciamento

La Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2020 n. 36 riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della P.A. tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l’assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: un transito temporaneo sine die dal privato al pubblico nelle more delle procedure concorsuali.

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