«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II del TAR Sardegna, con sentenza 31 ottobre 2022 n. 730, conferma un orientamento secondo il quale l’Amministrazione – in una procedura di partenariato pubblico privato – ha sempre la possibilità di riservarsi il ritiro dalla precedente manifestazione di adesione alla proposta del privato, dovendo diversamente aggiudicare l’affidamento una volta avviata la procedura.

La scelta del metodo di gara

Occorre rilevare che il project financing, di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, riguarda essenzialmente la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e comunque la materia delle concessioni[1], dove l’utilizzo per altri generi di gara (rectius contenuto negoziale) potrebbe indurre a qualche riflessione dell’extraneus nel processo decisionale di scelta, sia della procedura che dell’interesse pubblico (come si avrà modo di riferire al termine).

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Le facoltà della PA nella finanza di progetto

Le facoltà della PA nella finanza di progetto

La sez. II del TAR Sardegna, con sentenza 31 ottobre 2022 n. 730, conferma un orientamento secondo il quale l’Amministrazione – in una procedura di partenariato pubblico privato – ha sempre la possibilità di riservarsi il ritiro dalla precedente manifestazione di adesione alla proposta del privato, dovendo diversamente aggiudicare l’affidamento una volta avviata la procedura.

La scelta del metodo di gara

Occorre rilevare che il project financing, di cui all’art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, riguarda essenzialmente la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e comunque la materia delle concessioni[1], dove l’utilizzo per altri generi di gara (rectius contenuto negoziale) potrebbe indurre a qualche riflessione dell’extraneus nel processo decisionale di scelta, sia della procedura che dell’interesse pubblico (come si avrà modo di riferire al termine).

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L’infedeltà

La Corte dei conti, sez. giur. Emilia – Romagna, con la sentenza n. 142 del 12 agosto 2022, nel condannare una condotta infedele all’obbligo di imparzialità, ex art. 97 Cost. (bene giuridico da salvaguardare a fronte di azioni in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici)[1], fornisce alcune indicazioni sulla pervasività del fenomeno e delle mafie, soffermandosi sulle diverse profilazioni del danno erariale e della sua esibizione concreta.

La prestazione di lavoro pubblico trova anche altri riferimenti costituzionali sul dovere di essere «al servizio esclusivo della Nazione», ex art. 98 Cost., un obbligo negoziale che si concretizza anche nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro pubblico, ex art. 2105 cod. civ., inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto, e dunque al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto tra le parti, che proietta la sua violazione sull’immagine e sull’onorabilità della PA (il richiamo si associa al secondo comma dell’art. 54 Cost.), quell’aspettativa di legalità e credibilità in essa riposta dai cittadini (ex art. 2 e 3 Cost.).

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Condotte corruttive e tipologie di danno erariale

Condotte corruttive e tipologie di danno erariale

L’infedeltà

La Corte dei conti, sez. giur. Emilia – Romagna, con la sentenza n. 142 del 12 agosto 2022, nel condannare una condotta infedele all’obbligo di imparzialità, ex art. 97 Cost. (bene giuridico da salvaguardare a fronte di azioni in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici)[1], fornisce alcune indicazioni sulla pervasività del fenomeno e delle mafie, soffermandosi sulle diverse profilazioni del danno erariale e della sua esibizione concreta.

La prestazione di lavoro pubblico trova anche altri riferimenti costituzionali sul dovere di essere «al servizio esclusivo della Nazione», ex art. 98 Cost., un obbligo negoziale che si concretizza anche nel dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro pubblico, ex art. 2105 cod. civ., inteso in senso ampio, posto che non attiene solo agli aspetti patrimoniali del rapporto, e dunque al divieto di conflitto di interessi o di concorrenza, ma anche ai più generali canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto tra le parti, che proietta la sua violazione sull’immagine e sull’onorabilità della PA (il richiamo si associa al secondo comma dell’art. 54 Cost.), quell’aspettativa di legalità e credibilità in essa riposta dai cittadini (ex art. 2 e 3 Cost.).

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