«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il caso

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 19588, interviene sui doveri di condotta, profili che si possono paragonare anche a quelli del dipendente pubblico, dove l’obbligo di fedeltà, ex art. 2015 cod. civ., deve conciliarsi con il mantenimento di un comportamento corretto e trasparente verso il datore di lavoro, specie quando la violazione è immediatamente percepibile ex se come illecita[1].

La questione affronta il licenziamento per giusta causa di un dipendente che avrebbe consentito in qualità di impiegato responsabile «numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi… senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio».

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Operazione di riciclaggio e c.d. minimo etico

Operazione di riciclaggio e c.d. minimo etico

Il caso

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 19588, interviene sui doveri di condotta, profili che si possono paragonare anche a quelli del dipendente pubblico, dove l’obbligo di fedeltà, ex art. 2015 cod. civ., deve conciliarsi con il mantenimento di un comportamento corretto e trasparente verso il datore di lavoro, specie quando la violazione è immediatamente percepibile ex se come illecita[1].

La questione affronta il licenziamento per giusta causa di un dipendente che avrebbe consentito in qualità di impiegato responsabile «numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi… senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio».

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La fonte

L’art. 16, Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge n. 148/2011 prevede:

  • al comma 25 che «i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», rilevando che il “criterio dell’estrazione” esprime una regola generale idonea ad assicurare la neutralità (alias imparzialità) di giudizio nella scelta, affidata alla sorte senza influenze esterne e/o condizionamento[1];
  • al comma 25 bis (inserito dall’ art. 57 ter, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che «nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento», affidando la scelta all’organo elettivo, dove la mediazione e la componente “fiduciaria” assume una certa rilevanza nella composizione del voto, e di conseguenza della scelta.

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Elezione del presidente del collegio dei revisori

Elezione del presidente del collegio dei revisori

La fonte

L’art. 16, Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge n. 148/2011 prevede:

  • al comma 25 che «i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», rilevando che il “criterio dell’estrazione” esprime una regola generale idonea ad assicurare la neutralità (alias imparzialità) di giudizio nella scelta, affidata alla sorte senza influenze esterne e/o condizionamento[1];
  • al comma 25 bis (inserito dall’ art. 57 ter, comma 1, lett. b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che «nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento», affidando la scelta all’organo elettivo, dove la mediazione e la componente “fiduciaria” assume una certa rilevanza nella composizione del voto, e di conseguenza della scelta.

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La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

Revoca (o disdetta) di una convenzione (concessione – contratto) e oneri partecipativi

La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 15 luglio 2020 n. 926, delimita i poteri di recesso da una convenzione (concessione – contratto) da parte dell’Amministrazione locale in assenza di un contradditorio, impedendo la risoluzione ad nutum mediante revoca, istituto diverso dalla disdetta[1].

Va osservato, a tal proposito, che la revoca (provvedimento di secondo grado) si distingue dalla disdetta, quest’ultima si conforma al modello proprio della c.d. concessione – contratto, e si fonda su una dichiarazione dell’Amministrazione concedente che, almeno entro una determinata data dalla scadenza della concessione, notifica al concessionario la propria volontà di non rinnovare il rapporto in essere, con la conseguenza che la dichiarazione medesima toglie effetto alla rinnovazione tacita della concessione ottenuta dal concessionario mediante la prosecuzione nel pagamento del canone, oppure, più semplicemente, l’interesse a continuare il rapporto[2].

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La seconda sez. Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza n. 406 del 18 marzo 2019, interviene nel definire la procedura per individuare l’esperto in “Legislazione Beni Culturali”, a seguito di avviso pubblico su presentazione di appositi titoli professionali ed anche preferenziali, quali quelli riferiti alle materie dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o con esperienza (per non meno di tre anni e nelle stesse materie) in ambito della Pubblica Amministrazione.

La nomina, a seguito di accesso agli atti, sarebbe ritenuta illegittima dal ricorrente per i seguenti motivi:

  • veniva effettuata senza la benché minima comparazione tra le varie candidature pervenute (nel numero di cinque);
  • mancava una motivazione sulle ragioni della scelta, non potendo ritenere ammissibile la sua elisione anche se riferita a nomine di componenti onorari;
  • l’avviso pubblico finalizzato al solo scopo di «manifestare la disponibilità all’assunzione della nomina, il possesso dei requisiti, non essendo stata posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, gara d’appalto o di graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito», non poteva assorbire – in termini di discrezionalità assoluta – l’onere, gravante sulla P.A., di dare contezza della scelta, in concreto effettuata, ove si considera che la disciplina interna richiamava l’obbligo di una “procedura ad evidenza pubblica”;
  • il professionista individuato non avrebbe avuto i titoli richiesti, né l’esperienza maturata nelle materie della selezione, ergo «un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia» (ex 148, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, ove si stabilisce che «Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio»).

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Nomina dell’esperto nella Commissione locale per il Paesaggio: motivazione e comparazione dei candidati

Nomina dell’esperto nella Commissione locale per il Paesaggio: motivazione e comparazione dei candidati

La seconda sez. Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza n. 406 del 18 marzo 2019, interviene nel definire la procedura per individuare l’esperto in “Legislazione Beni Culturali”, a seguito di avviso pubblico su presentazione di appositi titoli professionali ed anche preferenziali, quali quelli riferiti alle materie dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o con esperienza (per non meno di tre anni e nelle stesse materie) in ambito della Pubblica Amministrazione.

La nomina, a seguito di accesso agli atti, sarebbe ritenuta illegittima dal ricorrente per i seguenti motivi:

  • veniva effettuata senza la benché minima comparazione tra le varie candidature pervenute (nel numero di cinque);
  • mancava una motivazione sulle ragioni della scelta, non potendo ritenere ammissibile la sua elisione anche se riferita a nomine di componenti onorari;
  • l’avviso pubblico finalizzato al solo scopo di «manifestare la disponibilità all’assunzione della nomina, il possesso dei requisiti, non essendo stata posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, gara d’appalto o di graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito», non poteva assorbire – in termini di discrezionalità assoluta – l’onere, gravante sulla P.A., di dare contezza della scelta, in concreto effettuata, ove si considera che la disciplina interna richiamava l’obbligo di una “procedura ad evidenza pubblica”;
  • il professionista individuato non avrebbe avuto i titoli richiesti, né l’esperienza maturata nelle materie della selezione, ergo «un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia» (ex 148, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, ove si stabilisce che «Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio»).

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SOMMARIO (1. Una prima lettura esplicativa. 2. Una seconda lettura normativa. 3. Una terza lettura informativa. 4. L’analisi giuridica del pronunciamento in fatto. 5. L’analisi giuridica in diritto. 6. La fine della narrazione.)

  1. Una prima lettura esplicativa

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019 si limita nella sua essenzialità a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza dell’11 settembre 2017, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2018, e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 2 e 3, del cit. TUEL sollevata, in riferimento all’art. 97 Cost., sempre dal cit. Tribunale di Brescia[1].

Leggendo e rileggendo la sentenza, al di là della sua condivisione o meno, del fatto che il Segretario comunale possa essere nominato e cessare senza motivazione, che si configuri un rapporto o meno di natura fiduciaria con il Sindaco, assimilabili a quelli squisitamente a chiamata[2], pur non essendo un politico (e/o pur non condividendo l’orientamento politico), quasi ad affermare un’uguaglianza nella diversità del credo politico.

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La leggerezza dello spoils system del Segretario comunale

La leggerezza dello spoils system del Segretario comunale

SOMMARIO (1. Una prima lettura esplicativa. 2. Una seconda lettura normativa. 3. Una terza lettura informativa. 4. L’analisi giuridica del pronunciamento in fatto. 5. L’analisi giuridica in diritto. 6. La fine della narrazione.)

  1. Una prima lettura esplicativa

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 23 del 22 febbraio 2019 si limita nella sua essenzialità a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza dell’11 settembre 2017, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2018, e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 2 e 3, del cit. TUEL sollevata, in riferimento all’art. 97 Cost., sempre dal cit. Tribunale di Brescia[1].

Leggendo e rileggendo la sentenza, al di là della sua condivisione o meno, del fatto che il Segretario comunale possa essere nominato e cessare senza motivazione, che si configuri un rapporto o meno di natura fiduciaria con il Sindaco, assimilabili a quelli squisitamente a chiamata[2], pur non essendo un politico (e/o pur non condividendo l’orientamento politico), quasi ad affermare un’uguaglianza nella diversità del credo politico.

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Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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