«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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Vicinitas, trasparenza e accesso agli atti

Vicinitas, trasparenza e  accesso agli atti

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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Accesso civico (FOIA)

Accesso civico (FOIA)

FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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