«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione del consigliere comunale sull’errato conteggio dei voti

La legittimazione

La sez. giur. del C.G.A.R.S., con il decreto del 4 marzo 2022, n. 91, interviene per riaffermare i confini della legittimazione del consigliere comunale a fronte della violazione dei propri diritti afferenti alla lesione del munus publicum.

La legittimazione da parte del consigliere comunale, al pari di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento, ad impugnare le deliberazioni emanate dal consiglio è ammissibile solo quando esse ledano un suo interesse personale diretto, sicché il consigliere dell’Ente locale non può impugnare le deliberazioni con le quali è semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare nelle sedi di giustizia la competizione che lo ha visto in minoranza, gravando le sedi medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo[1].

La questione, nella sua essenzialità, verteva sul difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso un atto consigliare, ove si intendeva contrastare l’errato conteggio dei voti, e dunque l’esito del deliberato in relazione alle evidenti ripercussioni sull’esercizio delle funzioni e delle prerogative connesse all’incarico ricoperto (e alla stessa esistenza dell’organo).

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