«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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Il contratto di appalto di opera pubblica

Il contratto di appalto di opera pubblica

In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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