«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas

Legittima la rinegoziazione dei contratti di distribuzione del gas
  1. La disciplina. 2. L’intervento della Corte Cost. 3. Legittime prospettive. 4. Utili spunti. 5. L’applicazione dei principi. 6. Ragioni della modifica del canone. 7. Pronunciamento. 8. Proiezioni. 9. Perle.

La liberalizzazione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale (ai sensi del d.lgs. n. 164/2000)[1] ha comportato l’apertura al mercato, con il conseguente obbligo di procedere con l’avvio degli affidamenti mediante gare aperte, negli ambiti di riferimento territoriale minimi (Ambiti Territoriali Ottimali per distribuzione gas naturale, ATEM)[2], rendendo necessario portare a conclusione le convenzioni/contratti (in essere) per la concessione del servizio[3], determinando il valore delle infrastrutture da monetizzare a cura del gestore uscente, con il subentro del nuovo concessionario[4].

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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Il principio di segretezza delle offerte

Il principio di segretezza delle offerte

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti “funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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Unico lotto e cause escludenti

Unico lotto e cause escludenti

L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti “funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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