«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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