«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 settembre 2022 n. 1282 annulla la revoca disposta dal Consiglio comunale del revisore priva di specifica motivazione sugli addebiti, confondendo l’attività dell’organo di revisione da esercitarsi non sotto il controllo del potere politico – amministrativo ma in piena autonomia e indipendenza di sindacato: ossia, quella doverosa diligenza richiesta da coloro che esercitano un’attività qualificata (professionale) di assistenza, collaborazione, controllo e vigilanza contabile, ex art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L’indipendenza del revisore dei conti

Pare giusto rammentare che l’elemento fiduciario, nel rapporto intercorrente tra l’organo tecnico (revisore dei conti) e il datore di lavoro pubblico che lo nomina (Consiglio comunale, peraltro a seguito di una scelta effettuata per estrazione o nomina in relazione alla dimensione territoriale del Comune), non può trasmodare in una relazione eterodiretta ma deve reggersi su aspetti di ampia autonomia e terzietà.

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Revoca illegittima del revisore dei conti

Revoca illegittima del revisore dei conti

La sez. II Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 settembre 2022 n. 1282 annulla la revoca disposta dal Consiglio comunale del revisore priva di specifica motivazione sugli addebiti, confondendo l’attività dell’organo di revisione da esercitarsi non sotto il controllo del potere politico – amministrativo ma in piena autonomia e indipendenza di sindacato: ossia, quella doverosa diligenza richiesta da coloro che esercitano un’attività qualificata (professionale) di assistenza, collaborazione, controllo e vigilanza contabile, ex art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L’indipendenza del revisore dei conti

Pare giusto rammentare che l’elemento fiduciario, nel rapporto intercorrente tra l’organo tecnico (revisore dei conti) e il datore di lavoro pubblico che lo nomina (Consiglio comunale, peraltro a seguito di una scelta effettuata per estrazione o nomina in relazione alla dimensione territoriale del Comune), non può trasmodare in una relazione eterodiretta ma deve reggersi su aspetti di ampia autonomia e terzietà.

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