«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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Vietato giocare ai bambini (a scuola) se disturbano la quiete del vicino

In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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