«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

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Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

Azioni di risarcimento danni (in sede civile) nei confronti della P.A.

In via generale, spetta il risarcimento danni all’operatore economico che viene illegittimamente escluso da una procedura di gara (c.d. perdita di chance)[1], qualora dimostri (fornisca prova), anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto[2].

Inoltre, l’impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale (c.d. danno curriculare), da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare[3].

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La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 180 del 7 febbraio 2019, interviene per affermare la piena legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale (settore urbano ed extraurbano), trattandosi di un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

La questione verte sulla determinazione del criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo (kilometrico) più basso per l’affidamento di tutti i lotti del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/16: «per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»; inoltre, il costo della manodopera superava il 50% del costo complessivo del T.P.L. oggetto di gara.

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Criterio del prezzo più basso per servizi standardizzati e ripetitivi di trasporto pubblico locale

Criterio del prezzo più basso per servizi standardizzati e ripetitivi di trasporto pubblico locale

La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 180 del 7 febbraio 2019, interviene per affermare la piena legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale (settore urbano ed extraurbano), trattandosi di un servizio con caratteristiche ripetitive ed altamente standardizzate, privo di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori.

La questione verte sulla determinazione del criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo (kilometrico) più basso per l’affidamento di tutti i lotti del servizio di trasporto pubblico locale, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/16: «per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»; inoltre, il costo della manodopera superava il 50% del costo complessivo del T.P.L. oggetto di gara.

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La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 51 del 14 gennaio 2019, interviene per chiarire i limiti del diritto di accesso civico in ambito contrattuale.

Il ricorso verteva contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato (presentato da un’associazione di promozione sociale) da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in sede di riesame e da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alla richiesta del risarcimento dei danni patiti e patiendi, relativamente all’offerta tecnica presentata dal ricorrente (società cooperativa sociale) in sede di gara.

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Accesso civico generalizzato autorizzato in modo illegittimo: il danno va provato

Accesso civico generalizzato autorizzato in modo illegittimo: il danno va provato

La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 51 del 14 gennaio 2019, interviene per chiarire i limiti del diritto di accesso civico in ambito contrattuale.

Il ricorso verteva contro il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato (presentato da un’associazione di promozione sociale) da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in sede di riesame e da parte del Responsabile del Procedimento, oltre alla richiesta del risarcimento dei danni patiti e patiendi, relativamente all’offerta tecnica presentata dal ricorrente (società cooperativa sociale) in sede di gara.

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