«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Con decreto della III sez. del Cons. St., del 19 gennaio 2022, n. 207, è stata sospesa l’esecutività della sentenza che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19 fino alla discussione collegiale (fissata il 3 febbraio 2022), con le seguenti motivazioni: «che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».

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Nota di aggiornamento della “vigile attesa” e il suo rimedio

Nota di aggiornamento della “vigile attesa” e il suo rimedio

Con decreto della III sez. del Cons. St., del 19 gennaio 2022, n. 207, è stata sospesa l’esecutività della sentenza che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19 fino alla discussione collegiale (fissata il 3 febbraio 2022), con le seguenti motivazioni: «che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».

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La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2022, affronta un aspetto di interesse con riferimento all’obbligo o meno di astensione da parte di un soggetto (giudice) designato (e retribuito) da una P.A., il quale è chiamato a valutare l’operato di quest’ultima: non sussiste un obbligo di astensione che possa compromettere l’imparzialità del giudice.

La questione riguarda l’istanza di ricusazione di un magistrato (ex art. 18 comma 4 c.p.a., «Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata»)[1] ritenuta infondata e dilatoria.

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La ricusazione del giudice laico

La ricusazione del giudice laico

La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2022, affronta un aspetto di interesse con riferimento all’obbligo o meno di astensione da parte di un soggetto (giudice) designato (e retribuito) da una P.A., il quale è chiamato a valutare l’operato di quest’ultima: non sussiste un obbligo di astensione che possa compromettere l’imparzialità del giudice.

La questione riguarda l’istanza di ricusazione di un magistrato (ex art. 18 comma 4 c.p.a., «Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata»)[1] ritenuta infondata e dilatoria.

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(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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Il pronunciamento

La Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2020 n. 36 riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della P.A. tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l’assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: un transito temporaneo sine die dal privato al pubblico nelle more delle procedure concorsuali.

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Accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso

Accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso

Il pronunciamento

La Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2020 n. 36 riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della P.A. tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l’assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: un transito temporaneo sine die dal privato al pubblico nelle more delle procedure concorsuali.

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La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale, avendo ad oggetto la definizione dell’assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990)[1], ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici: un vincolo negoziale bilaterale tra P.A. e privato, a cui si applicano di rinvio i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con la disciplina pubblicistica[2].

Si comprende che gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, ovvero (la c.d. causa) all’interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico – sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della Pubblica Amministrazione, con l’approdo positivo che in fase di esecuzione, in ossequio ai canoni di affidamento e buona fede e nel rispetto del rapporto di sinallagmaticità, la parte pubblica non può unilateralmente modificare le condizioni pattuite[3].

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Convenzione urbanistica, cessione aree ed opere, prescrizione dei diritti

Convenzione urbanistica, cessione aree ed opere, prescrizione dei diritti

La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale, avendo ad oggetto la definizione dell’assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990)[1], ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici: un vincolo negoziale bilaterale tra P.A. e privato, a cui si applicano di rinvio i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con la disciplina pubblicistica[2].

Si comprende che gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, ovvero (la c.d. causa) all’interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico – sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della Pubblica Amministrazione, con l’approdo positivo che in fase di esecuzione, in ossequio ai canoni di affidamento e buona fede e nel rispetto del rapporto di sinallagmaticità, la parte pubblica non può unilateralmente modificare le condizioni pattuite[3].

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