«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In una procedura di gara l’operatore economico ha diritto di accesso agli atti di gara (decreto della Procura della Repubblica) se finalizzato alla tutela di una posizione giuridica qualificata, ove la richiesta ostensiva sia correlata alle condizioni di esclusione dalla stessa (e non vi siano ragioni di sicurezza interna o d’indagine).

La massima

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 4776, dando evidenza alla natura sostanziale del contenuto e degli effetti dell’atto (provvedimento), rispetto al soggetto che ha formato l’atto, sia pure nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (PG), ha ritenuto illegittimo il diniego afferente ad attività di indagine e alla natura riservata della fonte informativa.

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Pieno diritto di accesso agli atti di gara formati dalla procura

Pieno diritto di accesso agli atti di gara formati dalla procura

In una procedura di gara l’operatore economico ha diritto di accesso agli atti di gara (decreto della Procura della Repubblica) se finalizzato alla tutela di una posizione giuridica qualificata, ove la richiesta ostensiva sia correlata alle condizioni di esclusione dalla stessa (e non vi siano ragioni di sicurezza interna o d’indagine).

La massima

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 4776, dando evidenza alla natura sostanziale del contenuto e degli effetti dell’atto (provvedimento), rispetto al soggetto che ha formato l’atto, sia pure nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (PG), ha ritenuto illegittimo il diniego afferente ad attività di indagine e alla natura riservata della fonte informativa.

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La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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