«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ai più nota come la legge “spazza corrotti”, interviene per rafforzare le misure di contrasto della corruzione, inasprendo le pene detentive, allargando l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A. (temporaneamente o in modo perpetuo), rivedendo l’istituto della prescrizione (decorrenza/sospensione), valorizzando il “pentimento” e le misure premiali per coloro che collaborano con la “giustizia”, sia persone fisiche che giuridiche (incidendo sul modello “231”), rendendo trasparenti i finanziamenti/contributi/utilità prestazionali (sopra 500 euro o di pari valore) ai partiti/movimenti/liste politiche e le candidature/candidati (“Elezioni Trasparenti”).

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Pillole di norme e profili valoriali sottesi della legge “spazza corrotti”

Pillole di norme e profili valoriali sottesi della legge “spazza corrotti”

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ai più nota come la legge “spazza corrotti”, interviene per rafforzare le misure di contrasto della corruzione, inasprendo le pene detentive, allargando l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la P.A. (temporaneamente o in modo perpetuo), rivedendo l’istituto della prescrizione (decorrenza/sospensione), valorizzando il “pentimento” e le misure premiali per coloro che collaborano con la “giustizia”, sia persone fisiche che giuridiche (incidendo sul modello “231”), rendendo trasparenti i finanziamenti/contributi/utilità prestazionali (sopra 500 euro o di pari valore) ai partiti/movimenti/liste politiche e le candidature/candidati (“Elezioni Trasparenti”).

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Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

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Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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