«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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