«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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L’orientamento[1]

La sez. I della Corte di Cassazione, con ordinanza 25 maggio 2021, n. 14381, interviene sulla corretta manifestazione del “consenso informato” per il giusto trattamento dei dati personali, il quale presuppone la conoscenza dell’algoritmo utilizzato per determinare il rating reputazionale.

 Il caso

La questione involge l’applicazione di un provvedimento inibitorio del Garante per la protezione dei dati personali, riferito al divieto di qualunque operazione di trattamento dei dati personali (presente e futura) effettuata da un’associazione in connessione ai servizi offerti tramite una piattaforma web (con annesso archivio informatico), con la quale l’utente manifestava il proprio “gradimento” su determinati soggetti.

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Consenso informato e algoritmo reputazionale

Consenso informato e algoritmo reputazionale

L’orientamento[1]

La sez. I della Corte di Cassazione, con ordinanza 25 maggio 2021, n. 14381, interviene sulla corretta manifestazione del “consenso informato” per il giusto trattamento dei dati personali, il quale presuppone la conoscenza dell’algoritmo utilizzato per determinare il rating reputazionale.

 Il caso

La questione involge l’applicazione di un provvedimento inibitorio del Garante per la protezione dei dati personali, riferito al divieto di qualunque operazione di trattamento dei dati personali (presente e futura) effettuata da un’associazione in connessione ai servizi offerti tramite una piattaforma web (con annesso archivio informatico), con la quale l’utente manifestava il proprio “gradimento” su determinati soggetti.

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