«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

Restituzione dell’indennità di carica e disapplicazione della deliberazione di determinazione degli importi da parte del G.O.

La massima

La sez. I del Tribunale di Vicenza, con ordinanza R.G. 2020/6071 del 6 dicembre 2021, rigetta (per inammissibilità) la richiesta di restituzione dell’indennità di carica erogata ad un’intera giunta comunale[1], non potendo il giudice disapplicare l’atto amministrativo di determinazione dei criteri di erogazione (provvedimento risalente all’anno 2004), pena l’invasione (interferenza) in un’attività discrezionale (sul massimo o minimo del valore) a cui è inibito l’esercizio del potere giudicante (non può sindacarne il merito, sostituendosi)[2].

La disputa

La questione verteva (a seguito di un controllo contabile) sulla ripetizione di un indebito di somme percepite (periodo dal 2009 – 2019) a titolo di indennità di funzione, ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), da parte dei componenti dell’organo giuntale; compensi liquidati sulla base di un’errata determinazione (in eccedenza) del quantum (in violazione, si eccepiva, con le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento all’allegato A) dell’art. 1 del D.M. n. 199 del 4 aprile 2000 e dell’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, Legge finanziaria 2006): l’Amministrazione ricorrente chiedeva la disapplicazione della deliberazione di giunta comunale che, in violazione di legge, aveva determinato l’importo dell’indennità di carica[3].

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