«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il T.A.R. Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018, interviene per legittimare il rilascio del numero di conto corrente, dato personale, al fine di assolvere il diritto di accesso generalizzato in relazione all’esercizio di un controllo sulle effettive erogazioni di denaro della P.A.

Un centro studi e ricerche impugna l’autorizzazione all’accesso generalizzato rilasciata da un’Amministrazione (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) a favore di un organizzazione sindacale finalizzata all’acquisizione del numero di conto corrente (coordinate bancarie, o altre forma di pagamento) e dei relativi bonifici per la rendicontazione dell’attività svolta dal cit. soggetto beneficiario di finanziamenti pubblici.

Continua a leggere

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Diritto di accesso generalizzato al numero di conto corrente bancario della persona giuridica

Il T.A.R. Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2020 del 1° ottobre 2018, interviene per legittimare il rilascio del numero di conto corrente, dato personale, al fine di assolvere il diritto di accesso generalizzato in relazione all’esercizio di un controllo sulle effettive erogazioni di denaro della P.A.

Un centro studi e ricerche impugna l’autorizzazione all’accesso generalizzato rilasciata da un’Amministrazione (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale) a favore di un organizzazione sindacale finalizzata all’acquisizione del numero di conto corrente (coordinate bancarie, o altre forma di pagamento) e dei relativi bonifici per la rendicontazione dell’attività svolta dal cit. soggetto beneficiario di finanziamenti pubblici.

Continua a leggere

Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

Continua a leggere

Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

Continua a leggere