«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La presenza in servizio degli avvocati dirigenti pubblici va accertata mediante i tesserini magnetici senza alcuna lesione alle prerogative di autonomia e indipendenza

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 settembre 2018, n. 5538, interviene confermando il pronunciamento di prime cure, ritenendo legittima la determinazione datoriale che impone agli avvocati dirigenti, iscritti all’elenco speciale (caso di specie, di un’Azienda sanitaria), di marcare con il badge la presenza in ufficio (rilevamento automatico delle entrate e uscite, le missioni per conto dell’Ente alle udienze e connesse attività processuali, le motivazioni), pena l’adozione di misure disciplinari

Va osservato, a tal proposito, che le Avvocature degli Enti pubblici dovrebbero essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione”: tali regole costituiscono l’applicazione ai professionisti legali degli Enti pubblici, che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza, dei principi che caratterizzano la professione legale, la quale deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza…

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In attesa delle impronte digitali gli avvocati (dirigenti pubblici) timbrano ancora con il badge

In attesa delle impronte digitali gli avvocati (dirigenti pubblici) timbrano ancora con il badge

La presenza in servizio degli avvocati dirigenti pubblici va accertata mediante i tesserini magnetici senza alcuna lesione alle prerogative di autonomia e indipendenza

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 settembre 2018, n. 5538, interviene confermando il pronunciamento di prime cure, ritenendo legittima la determinazione datoriale che impone agli avvocati dirigenti, iscritti all’elenco speciale (caso di specie, di un’Azienda sanitaria), di marcare con il badge la presenza in ufficio (rilevamento automatico delle entrate e uscite, le missioni per conto dell’Ente alle udienze e connesse attività processuali, le motivazioni), pena l’adozione di misure disciplinari

Va osservato, a tal proposito, che le Avvocature degli Enti pubblici dovrebbero essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione”: tali regole costituiscono l’applicazione ai professionisti legali degli Enti pubblici, che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza, dei principi che caratterizzano la professione legale, la quale deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza…

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Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

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Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso alle dichiarazioni

Il diritto di accesso documentale (o difensivo) si atteggia a “diritto fondamentale di difesa”, poiché laddove sia negata la conoscenza della documentazione, il diritto di difesa perde di effettività.

Tale diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei terzi e, in base al combinato disposto degli artt. 24 della legge n. 241 del 1990 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, quando l’accesso sia strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l’accesso può essere negato solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), a meno che non si rientri nei casi di documenti sottratti ab origine all’accesso, l’accesso deve essere consentito.

In effetti, quando sussiste la visione degli atti a scopo difensivo vi è l’integrale estrazione degli stessi una volta che l’istante abbia dimostrato il proprio interesse, con l’inevitabile conseguenza che è illegittimo il divieto di estrarre copia o la limitazione dell’accesso alla sola visione degli atti, poiché spesso non è sufficiente a consentire la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi.

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SALO'La disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti (futuri ex dipendenti) che, negli ultimi tre anni di servizio (cd. periodo di raffreddamento), hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In conformità a quanto sopra, l’ANAC nel bando – tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ha espressamente previsto l’introduzione, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, tale divieto ope legis, costituendo un modello di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento dei contratti pubblici, potendo discostarsene esclusivamente in presenza di una motivata deroga: tale clausola in tema di divieto di pantouflage risulta

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Il divieto di pantouflage

Il divieto di pantouflage

SALO'La disciplina in materia di prevenzione della corruzione, ex legge n. 190/2012, ha inserito nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011 un vincolo per tutti i dipendenti (futuri ex dipendenti) che, negli ultimi tre anni di servizio (cd. periodo di raffreddamento), hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

In conformità a quanto sopra, l’ANAC nel bando – tipo n. 2 del 2 settembre 2014 ha espressamente previsto l’introduzione, tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, tale divieto ope legis, costituendo un modello di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento dei contratti pubblici, potendo discostarsene esclusivamente in presenza di una motivata deroga: tale clausola in tema di divieto di pantouflage risulta

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