«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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