«Libero Pensatore» (sempre)

Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

Le facoltà del Comune nel servizio cimiteriale di illuminazione votiva

La scelta gestionale del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 27 settembre 2022 n. 1572, esprime al meglio il significato di un sevizio comunale a gestione diretta, ove nella ponderazione tra costi e benefici, tra efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nell’esercizio della sua discrezionalità, di quell’applicazione concreta del potere inesauribile di perseguire l’interesse pubblico (ex art. 97 Cost.), la PA ben può decidere come meglio servire la Comunità attraverso un modello organizzativo del servizio di illuminazione votiva cimiteriale senza avvalersi di terzi, ma mediante l’accurata gestione del proprio personale, una risorsa disponibile e immediata nell’economicità prevalente della buona e sana gestione finanziaria rispetto al ricorso ad un modulo concessorio, peraltro di per sé oneroso sin dall’approntamento della gara rispetto al valore dell’affidamento.

In termini più immediati, è pienamente legittima la scelta del Consiglio comunale di gestire un servizio comunale[1] senza ricorso a terzi, ovvero in modo diretto con il proprio personale: scelta che non richiederebbe alcun onere di forzata motivazione quando è palese il risparmio per la gestione “in economia”, specie in un Ente di piccole dimensioni (sotto i 5.000 abitanti).

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Le sez. Unite Civ. della Corte Cassazione, con ordinanza 16 maggio 2019, n. 13245, nel definire il riparto di giurisdizione per l’illecito utilizzo di denaro pubblico chiarisce le finalità pubbliche per il corretto esercizio dell’azione amministrativa quando viene concesso un contributo.

La questione nella sua essenzialità verte:

  • sulla condanna inflitta dalla Corte dei Conti ad un percettore di denaro pubblico (in conto capitale) mediante la produzione di documentazione falsa per l’ammissione al contributo;
  • l’eccezione sollevate dall’interessato sul difetto di giurisdizione del Giudice contabile (ex 362 cod. proc. civ), in assenza di una norma che sancisse espressamente l’assoggettabilità dei privati, percettori o utilizzatori di pubblici contributi, alla responsabilità amministrativa e alla giurisdizione contabile;
  • la disattesa eccezione effettuata dalla Corte dei Conti che rimarca – a contrario – la propria competenza ove vi sia uno sviamento dalle finalità perseguite nell’acquisizione a garanzia del bene, costituzionalmente tutelato, del buon funzionamento degli enti pubblici (ex 97 Cost.).

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Rapporto di servizio nell’illecito utilizzo di contributi pubblici e riparto di giurisdizione

Rapporto di servizio nell’illecito utilizzo di contributi pubblici e riparto di giurisdizione

Le sez. Unite Civ. della Corte Cassazione, con ordinanza 16 maggio 2019, n. 13245, nel definire il riparto di giurisdizione per l’illecito utilizzo di denaro pubblico chiarisce le finalità pubbliche per il corretto esercizio dell’azione amministrativa quando viene concesso un contributo.

La questione nella sua essenzialità verte:

  • sulla condanna inflitta dalla Corte dei Conti ad un percettore di denaro pubblico (in conto capitale) mediante la produzione di documentazione falsa per l’ammissione al contributo;
  • l’eccezione sollevate dall’interessato sul difetto di giurisdizione del Giudice contabile (ex 362 cod. proc. civ), in assenza di una norma che sancisse espressamente l’assoggettabilità dei privati, percettori o utilizzatori di pubblici contributi, alla responsabilità amministrativa e alla giurisdizione contabile;
  • la disattesa eccezione effettuata dalla Corte dei Conti che rimarca – a contrario – la propria competenza ove vi sia uno sviamento dalle finalità perseguite nell’acquisizione a garanzia del bene, costituzionalmente tutelato, del buon funzionamento degli enti pubblici (ex 97 Cost.).

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La seconda sez. del T.A.R. Liguria, con la sentenza 174 del 4 marzo 2019, segna i contorni della libertà di espressione nella possibilità di manifestare – senza riserve – mediante l’affissione di manifesti il proprio convincimento in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario abortivo: involge «un tessuto assiologico di preminente rilevanza ordinamentale», che dipana tra le libertà fondamentali e i diritti incomprimibili della persona, esprimendo una serie di facoltà primarie inerenti la persona, «la libertà di autodeterminazione circa la scelta, di rilievo bioetico, di avvalersi della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici richiesti di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza».

La giurisprudenza penale[1] ammette che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all’esercizio di tale facoltà.

La questione presenta, quindi, una forte valenza (bio)etica sotto una molteplicità di profili umani, sociali, professionali.

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Obiezione di coscienza, aborto e manifesti pubblicitari: una questione di attualità

Obiezione di coscienza, aborto e manifesti pubblicitari: una questione di attualità

La seconda sez. del T.A.R. Liguria, con la sentenza 174 del 4 marzo 2019, segna i contorni della libertà di espressione nella possibilità di manifestare – senza riserve – mediante l’affissione di manifesti il proprio convincimento in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario abortivo: involge «un tessuto assiologico di preminente rilevanza ordinamentale», che dipana tra le libertà fondamentali e i diritti incomprimibili della persona, esprimendo una serie di facoltà primarie inerenti la persona, «la libertà di autodeterminazione circa la scelta, di rilievo bioetico, di avvalersi della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici richiesti di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza».

La giurisprudenza penale[1] ammette che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attività nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l’aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall’art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all’esercizio di tale facoltà.

La questione presenta, quindi, una forte valenza (bio)etica sotto una molteplicità di profili umani, sociali, professionali.

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