«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692, affronta una questione sempre più pervasiva della vita giuridica, dove nei processi decisionali, con efficacia nella sfera giuridica del destinatario, ex art. 21 bis della legge n 241/1990, provvede una macchina: l’algoritmo sostituisce l’attività umana, integrando la fonte regolamentare e disponendo il merito.

I programmi informatici, il caricamento di documenti nelle piattaforme on line, le selezioni operate dai software nella piena digitalizzazione del procedimento amministrativo (vedi, la figura del RTD), con l’abbandono dell’analogico, portano ad assimilare sempre più la IA (intelligenza artificiale) alla condotta umana, e, dunque, il procedimento amministrativo digitale, inteso nelle sue diverse fasi e processi informatici, deve consentire l’accesso al “codice sorgente”, se tale accesso è strumentale e funzionale alla determinazione finale: il provvedimento espulsivo o l’esito selettivo, ovvero, l’aggiudicazione o l’esclusione concorsuale[1].

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Accesso all’algoritmo concorsuale

Accesso all’algoritmo concorsuale

La sez. III bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 18 dicembre 2020, n. 13692, affronta una questione sempre più pervasiva della vita giuridica, dove nei processi decisionali, con efficacia nella sfera giuridica del destinatario, ex art. 21 bis della legge n 241/1990, provvede una macchina: l’algoritmo sostituisce l’attività umana, integrando la fonte regolamentare e disponendo il merito.

I programmi informatici, il caricamento di documenti nelle piattaforme on line, le selezioni operate dai software nella piena digitalizzazione del procedimento amministrativo (vedi, la figura del RTD), con l’abbandono dell’analogico, portano ad assimilare sempre più la IA (intelligenza artificiale) alla condotta umana, e, dunque, il procedimento amministrativo digitale, inteso nelle sue diverse fasi e processi informatici, deve consentire l’accesso al “codice sorgente”, se tale accesso è strumentale e funzionale alla determinazione finale: il provvedimento espulsivo o l’esito selettivo, ovvero, l’aggiudicazione o l’esclusione concorsuale[1].

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Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Profilazione dei dati personali (e biometrici): le riflessioni del Garante privacy sulle recenti discipline normative

Nella «Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del ddl di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (AS 1018)» si formulano alcune osservazioni di interesse sul trattamento dei dati personali.

Relativamente alla tutela, specie in presenza di minori, annota in primis che il sistema per l’erogazione del reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) comporta un trattamento dei dati personali su larga scala, riferiti:

  • ai richiedenti;
  • ai componenti il suo nucleo familiare;
  • ai dati relativi allo stato di salute;
  • alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale;
  • alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Si legge che «tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull’interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario».

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