«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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La sez. staccata di Reggio Calabria del TAR Calabria, con la sentenza n. 721 del 7 novembre 2022, chiarisce alcune modalità delle c.d. progressioni verticali, soffermandosi sul rapporto di lavoro a tempo determinato, sul valore giuridico di una convenzione tra Comuni, sull’esperienza di servizio maturata presso un Ente diverso dal proprio, sul soccorso istruttorio in una procedura concorsuale, il tutto all’interno di una procedura selettiva distinta per fasi – del prima e del dopo – la sottoscrizione del contratto di lavoro[1].

La sentenza offre lo spunto per una serie di approfondimenti che vanno ben oltre all’argomento trattato, involgendo tematiche sull’esercizio del potere amministrativo e sulla sua sindacabilità, comprendendo l’analisi giuridica sul processo e sul procedimento in una materia primaria per la PA, quale la provvista (si dice) del proprio personale e la sua valorizzazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza.

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Le progressioni verticali e le valutazioni dei titoli

Le progressioni verticali e le valutazioni dei titoli

La sez. staccata di Reggio Calabria del TAR Calabria, con la sentenza n. 721 del 7 novembre 2022, chiarisce alcune modalità delle c.d. progressioni verticali, soffermandosi sul rapporto di lavoro a tempo determinato, sul valore giuridico di una convenzione tra Comuni, sull’esperienza di servizio maturata presso un Ente diverso dal proprio, sul soccorso istruttorio in una procedura concorsuale, il tutto all’interno di una procedura selettiva distinta per fasi – del prima e del dopo – la sottoscrizione del contratto di lavoro[1].

La sentenza offre lo spunto per una serie di approfondimenti che vanno ben oltre all’argomento trattato, involgendo tematiche sull’esercizio del potere amministrativo e sulla sua sindacabilità, comprendendo l’analisi giuridica sul processo e sul procedimento in una materia primaria per la PA, quale la provvista (si dice) del proprio personale e la sua valorizzazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza.

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