«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Uso improprio del mezzo di servizio

Uso improprio del mezzo di servizio

La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

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Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Attribuzione dei punteggi e valutazione collegiale delle offerte da parte dei commissari di gara

Massima

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2022, n. 466, interviene riaffermando che la commissione giudicatrice di una gara pubblica può operare collegialmente nella valutazione delle offerte, integrando – nel suo plenum – la professionalità (che può essere diversificata) dei suoi componenti[1], i quali contribuiscono singolarmente ad apportare un contributo valutativo/qualitativo/specialistico finalizzato ad individuare la migliore offerta, sulla base della documentazione acquisita con la presentazione delle offerte.

Fatti contestati

In una gara suddivisa a lotti, un operatore economico censura l’operato della commissione di gara, avendo i singoli commissari attribuito – nell’esercizio della loro discrezionalità – a ciascun concorrente, per ogni singolo criterio di valutazione, il medesimo punteggio (un’anomalia nel modus operandi): una violazione della lex specialis che assegnava ai commissari un range sulla determinazione dei punti, e, dunque, una necessaria differenziazione rispetto all’identità di giudizio («i quali hanno evidentemente concordato i punteggi»), visto che la legge di gara prevedeva «due fasi procedurali nettamente distinte, la prima delle quali presupponeva una valutazione autonoma da parte del singolo commissario, mentre la seconda era finalizzata a determinare la media aritmetica dei punteggi».

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Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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L’IMU degli alloggi ATER

L’IMU degli alloggi ATER

Massima

La sez. 19 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza n. 2828 depositata il 4 luglio 2022, interviene per l’escludere l’esenzione IMU dagli alloggi ATER (c.d. edilizia popolare/residenziale pubblica), qualora non sia fornita prova della loro “attitudine” sociale: la pretesa tributaria dell’Amministrazione Civica, con l’avviso di accertamento, risulta legittima.

Fatto

Nella sua essenzialità, un Comune provvedeva a detrarre – ad una Azienda per Edilizia Residenziale – euro 200 dal pagamento dell’IMU per i beni di proprietà, detrazione prevista dall’ultimo periodo del comma 10 (abrogato dall’art. 1, comma 780, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020) dell’art. 13, Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, del D.L. n. 201/2011, Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, in assenza della dichiarazione sulla natura degli alloggi.

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(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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