«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2022, affronta un aspetto di interesse con riferimento all’obbligo o meno di astensione da parte di un soggetto (giudice) designato (e retribuito) da una P.A., il quale è chiamato a valutare l’operato di quest’ultima: non sussiste un obbligo di astensione che possa compromettere l’imparzialità del giudice.

La questione riguarda l’istanza di ricusazione di un magistrato (ex art. 18 comma 4 c.p.a., «Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata»)[1] ritenuta infondata e dilatoria.

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La ricusazione del giudice laico

La ricusazione del giudice laico

La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, con l’ordinanza n. 38 del 13 gennaio 2022, affronta un aspetto di interesse con riferimento all’obbligo o meno di astensione da parte di un soggetto (giudice) designato (e retribuito) da una P.A., il quale è chiamato a valutare l’operato di quest’ultima: non sussiste un obbligo di astensione che possa compromettere l’imparzialità del giudice.

La questione riguarda l’istanza di ricusazione di un magistrato (ex art. 18 comma 4 c.p.a., «Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata»)[1] ritenuta infondata e dilatoria.

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Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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