«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo

La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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