«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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La ludopatia (disturbo del comportamento) può essere combattuta a livello locale con norme restrittive in ambito urbanistico ma lo Stato rivendica la propria competenza e cassa la disciplina locale.

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza 16 aprile 2013 n. 578 interviene sul regolamento comunale (ndr. di Vicenza) per l’apertura di sale giochi ed il collegato art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. (di recepimento delle norme regolamentari) che hanno l’obiettivo di prevenzione della ludopatia.

Il regolamento attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, e in ragione di tali interessi è intervenuta una legge dello Stato (cfr. la Legge n.20 del 2010 e l’articolo 7 del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.214/2012) a stabilire i principi della disciplina: gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale

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Ludopatia e poteri del Comune

La ludopatia (disturbo del comportamento) può essere combattuta a livello locale con norme restrittive in ambito urbanistico ma lo Stato rivendica la propria competenza e cassa la disciplina locale.

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza 16 aprile 2013 n. 578 interviene sul regolamento comunale (ndr. di Vicenza) per l’apertura di sale giochi ed il collegato art. 13-bis delle N.T.A. del P.R.G. (di recepimento delle norme regolamentari) che hanno l’obiettivo di prevenzione della ludopatia.

Il regolamento attiene alla tutela della salute e dell’ordine pubblico, e in ragione di tali interessi è intervenuta una legge dello Stato (cfr. la Legge n.20 del 2010 e l’articolo 7 del D.L. n.158/2012 convertito in Legge n.214/2012) a stabilire i principi della disciplina: gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere decisi a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale

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Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (materia della concorrenza).

In particolare, l’art. 3, nella parte in cui introduce nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva: l’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.

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La liberalizzazione delle attività economiche non può essere limitata dalla disciplina regionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), in relazione all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (materia della concorrenza).

In particolare, l’art. 3, nella parte in cui introduce nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva: l’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.

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