«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In caso di infortunio sul luogo di lavoro[1] accorso ad un dipendente pubblico si rende immediato verificare da una parte, la corretta presenza delle misure di sicurezza (la c.d. valutazione dei fattori, quanto meno quelli afferenti all’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008), ovvero l’idoneità dei luoghi privi di rischi per il personale in servizio (secondo il documento di valutazione dei rischi)[2], dall’altra parte, accertare le (eventuali) responsabilità in capo al soggetto tenuto (il datore di lavoro) ad adottare le misure e a vigilarne (assicurare) l’adeguatezza[3]: un obbligo di prevenzione.

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La nomina a responsabile della sicurezza esenta il Sindaco da responsabilità

La nomina a responsabile della sicurezza esenta il Sindaco da responsabilità

In caso di infortunio sul luogo di lavoro[1] accorso ad un dipendente pubblico si rende immediato verificare da una parte, la corretta presenza delle misure di sicurezza (la c.d. valutazione dei fattori, quanto meno quelli afferenti all’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008), ovvero l’idoneità dei luoghi privi di rischi per il personale in servizio (secondo il documento di valutazione dei rischi)[2], dall’altra parte, accertare le (eventuali) responsabilità in capo al soggetto tenuto (il datore di lavoro) ad adottare le misure e a vigilarne (assicurare) l’adeguatezza[3]: un obbligo di prevenzione.

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L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2023 n. 2728, interviene per chiarire le facoltà dell’Amministrazione nell’individuazione del contraente in via autonoma rispetto alla successiva fase di verifica dei prezzi stabiliti da Consip: nessun obbligo di comparazione ex post in presenza di una valutazione ex ante sulla funzionalità alle esigenze della PA di quanto offerto nelle convenzioni Consip.

Fatti

I fatti, nella loro essenzialità, afferiscono all’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara per «l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale» e all’autorizzazione in deroga rispetto alle convenzioni Consip: nello specifico l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della PA di aderire alla convenzione stipulata dalla ricorrente con Consip S.p.a.[1], conseguente condanna della stessa a disporre il subentro nel servizio, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato.

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Gara in autonomia rispetto alle convenzioni Consip

Gara in autonomia rispetto alle convenzioni Consip

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 marzo 2023 n. 2728, interviene per chiarire le facoltà dell’Amministrazione nell’individuazione del contraente in via autonoma rispetto alla successiva fase di verifica dei prezzi stabiliti da Consip: nessun obbligo di comparazione ex post in presenza di una valutazione ex ante sulla funzionalità alle esigenze della PA di quanto offerto nelle convenzioni Consip.

Fatti

I fatti, nella loro essenzialità, afferiscono all’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara per «l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale» e all’autorizzazione in deroga rispetto alle convenzioni Consip: nello specifico l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della PA di aderire alla convenzione stipulata dalla ricorrente con Consip S.p.a.[1], conseguente condanna della stessa a disporre il subentro nel servizio, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato.

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(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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