«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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Elogio all’identità del presepe

Elogio all’identità del presepe

La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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In ambito culturale le sponsorizzazioni e i contratti atipici di sponsorizzazione sono sempre più considerati sistemi alternativi per reperire risorse aggiuntive da inserire a bilancio, al punto che alcuni ritengono, al di là dell’esplicita previsione normativa, che si tratti di operazioni di finanza derivata da annoverare tra le «altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge» (ex articolo 199, Fonti di finanziamento, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 267/2000): più semplicemente si possono inquadrare come un sistema lecito per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguire gli obiettivi previsionali attraverso forme innovative di finanziamento, mediante la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, dove a fronte dell’acquisizione di risorse o beni l’Amministrazione veicola il marchio (alias, l’immagine) del privato[1].

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Manifestazioni culturali e sponsorizzazione con schema negoziale

Manifestazioni culturali e sponsorizzazione con schema negoziale

In ambito culturale le sponsorizzazioni e i contratti atipici di sponsorizzazione sono sempre più considerati sistemi alternativi per reperire risorse aggiuntive da inserire a bilancio, al punto che alcuni ritengono, al di là dell’esplicita previsione normativa, che si tratti di operazioni di finanza derivata da annoverare tra le «altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge» (ex articolo 199, Fonti di finanziamento, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 267/2000): più semplicemente si possono inquadrare come un sistema lecito per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguire gli obiettivi previsionali attraverso forme innovative di finanziamento, mediante la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, dove a fronte dell’acquisizione di risorse o beni l’Amministrazione veicola il marchio (alias, l’immagine) del privato[1].

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