«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Massima

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 1158, legittima la possibilità di avvalersi di consulenti esterni alla Commissione di gara, quale supporto tecnico a fronte dell’emersione di criticità, non certo per supplire il processo valutativo che rimane di esclusiva competenza dei suoi membri.

L’esperienza degli esperti

In effetti, l’esperienza dei componenti del seggio di gara (specie per gli affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), esigerebbe una composizione fatta da soggetti esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi[1].

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Consulenti esterni in Commissione di gara

Consulenti esterni in Commissione di gara

Massima

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 1158, legittima la possibilità di avvalersi di consulenti esterni alla Commissione di gara, quale supporto tecnico a fronte dell’emersione di criticità, non certo per supplire il processo valutativo che rimane di esclusiva competenza dei suoi membri.

L’esperienza degli esperti

In effetti, l’esperienza dei componenti del seggio di gara (specie per gli affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), esigerebbe una composizione fatta da soggetti esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi[1].

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