«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
  1. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico. 2. Il reato. 3. L’urbanistica. 4. La condotta corruttiva. 5. La quantificazione del danno d’immagine. 6. La difesa. 7. Il principio ne bis in idem. 8. Il danno d’immagine. 9. Sulla retroattività del criterio di quantificazione del danno. 10. Piena cognizione del giudice contabile.
  2. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico

La sez. giur. Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 254 del 9 novembre 2022, interviene per condannare un amministratore locale al danno d’immagine (con conversione in pignoramento del sequestro conservativo su richiesta della Procura contabile ante causam), e relativo risarcimento, a favore del Comune in relazione ad una condotta corruttiva, consistente in un accordo con il privato in ambito urbanistico (l’illecita condotta nel c.d. mettersi “a disposizione”)[1], a seguito di condanna definitiva alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 c.p. commesso in qualità di assessore comunale all’urbanistica.

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Condotta illecita dell’assessore all’urbanistica e danno d’immagine

Condotta illecita dell’assessore all’urbanistica e danno d’immagine
  1. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico. 2. Il reato. 3. L’urbanistica. 4. La condotta corruttiva. 5. La quantificazione del danno d’immagine. 6. La difesa. 7. Il principio ne bis in idem. 8. Il danno d’immagine. 9. Sulla retroattività del criterio di quantificazione del danno. 10. Piena cognizione del giudice contabile.
  2. Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico

La sez. giur. Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 254 del 9 novembre 2022, interviene per condannare un amministratore locale al danno d’immagine (con conversione in pignoramento del sequestro conservativo su richiesta della Procura contabile ante causam), e relativo risarcimento, a favore del Comune in relazione ad una condotta corruttiva, consistente in un accordo con il privato in ambito urbanistico (l’illecita condotta nel c.d. mettersi “a disposizione”)[1], a seguito di condanna definitiva alla pena detentiva di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di cui all’art. 319 c.p. commesso in qualità di assessore comunale all’urbanistica.

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Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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Vanno fatte alcune considerazioni.

PRIMO PUNTO: L’Italia ha bisogno di nuovi saggi, di nuove leggi, di nuove autorità, ed è per questo che si moltiplicano le norme sulla semplificazione e sulla delegificazione; aumentando la trasparenza e l’accessibilità dei dati on line delle amministrazioni pubbliche si garantisce il controllo sociale e si diminuisce la burocrazia e la corruzione.

Si partoriscono nuove procedure, nuove adempimenti, nuovi obblighi e poi si pretenderebbe di eliminare i costi della pubblica amministrazione, i costi degli apparati amministrativi.

Hanno scoperto la separazione delle funzioni: ai politici gli atti di indirizzo e di programmazione, ai tecnici l’attività gestionale, poi… se i tecnici non seguono… (vedi) i politici hanno importato (pure) lo spoils system.

La dirigenza di “fiducia” o “a chiamata”, sul mito della libertà di mandato (con l’elezione diretta del sindaco), viene scelta quale dirigenza di staff e/o uffici alle dirette dipendenze degli organi (elettivi) di vertice: un concetto di democrazia alquanto singolare che non coincide con i principi costituzionali “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97 Cost.).

La scelta avviene direttamente o previa selezione (avviso pubblico): di fatto la nomina è prodotta su indicazione diretta dell’eletto, ovviamente in base alle valutazione del c.d. curriculum, anzi sul merito e la preparazione (su questi ultimi profili qualche dubbio permane).

SECONDO PUNTO: (estratto: “Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione nell’Ordinamento Italiano”, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.2)

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Brevi considerazioni sulla “Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali”

Vanno fatte alcune considerazioni.

PRIMO PUNTO: L’Italia ha bisogno di nuovi saggi, di nuove leggi, di nuove autorità, ed è per questo che si moltiplicano le norme sulla semplificazione e sulla delegificazione; aumentando la trasparenza e l’accessibilità dei dati on line delle amministrazioni pubbliche si garantisce il controllo sociale e si diminuisce la burocrazia e la corruzione.

Si partoriscono nuove procedure, nuove adempimenti, nuovi obblighi e poi si pretenderebbe di eliminare i costi della pubblica amministrazione, i costi degli apparati amministrativi.

Hanno scoperto la separazione delle funzioni: ai politici gli atti di indirizzo e di programmazione, ai tecnici l’attività gestionale, poi… se i tecnici non seguono… (vedi) i politici hanno importato (pure) lo spoils system.

La dirigenza di “fiducia” o “a chiamata”, sul mito della libertà di mandato (con l’elezione diretta del sindaco), viene scelta quale dirigenza di staff e/o uffici alle dirette dipendenze degli organi (elettivi) di vertice: un concetto di democrazia alquanto singolare che non coincide con i principi costituzionali “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (art. 97 Cost.).

La scelta avviene direttamente o previa selezione (avviso pubblico): di fatto la nomina è prodotta su indicazione diretta dell’eletto, ovviamente in base alle valutazione del c.d. curriculum, anzi sul merito e la preparazione (su questi ultimi profili qualche dubbio permane).

SECONDO PUNTO: (estratto: “Prospettive e tendenze del rapporto tra Politica e Amministrazione nell’Ordinamento Italiano”, in Rivista della Corte dei Conti, 1998, n.2)

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Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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Spoils system per la dirigenza a chiamata

Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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