«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401, interviene confermando, con una lettura sostanziale, l’imputabilità di un atto alla PA, anche qualora sia privo di firma, purché dagli ulteriori elementi si possa desumerne il suo autore, ovvero la titolarità del potere ascrivibile all’Amministrazione procedente (la riferibilità all’organo di competenza)[1], specie quando il provvedimento è vincolato[2] e susseguente ad un procedimento privo di discrezionalità (ordinanza di demolizione).

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Imputazione dell’atto privo di firma

Imputazione dell’atto privo di firma

La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401, interviene confermando, con una lettura sostanziale, l’imputabilità di un atto alla PA, anche qualora sia privo di firma, purché dagli ulteriori elementi si possa desumerne il suo autore, ovvero la titolarità del potere ascrivibile all’Amministrazione procedente (la riferibilità all’organo di competenza)[1], specie quando il provvedimento è vincolato[2] e susseguente ad un procedimento privo di discrezionalità (ordinanza di demolizione).

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