«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Le ordinanze contingibili e urgenti, emesse dal sindaco, non debbono per forza avere sempre il carattere della provvisorietà, dato che il loro connotato essenziale è la necessaria idoneità delle relative misure ad eliminare la situazione di pericolo che costituisce il presupposto della loro adozione, e quindi le misure stesse possono essere provvisorie o definitive a seconda del tipo di rischio che intendono fronteggiare, nel senso che occorre avere riguardo alle specifiche circostanze di fatto del caso concreto e allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento sindacale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 7 luglio 2010, n.2887).

La scelta dell'Amministrazione di provvedere a porre rimedio ad una determinata situazione con l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza dei cittadini, in quanto concerne il merito dell’azione amministrativa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, quando non risulta manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre  2009, n. 5807)

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No a fioriere, panchine e vasi per limitare il parcheggio. Si all’ordinanza sindacale per l’uso pubblico della proprietà privata

Le ordinanze contingibili e urgenti, emesse dal sindaco, non debbono per forza avere sempre il carattere della provvisorietà, dato che il loro connotato essenziale è la necessaria idoneità delle relative misure ad eliminare la situazione di pericolo che costituisce il presupposto della loro adozione, e quindi le misure stesse possono essere provvisorie o definitive a seconda del tipo di rischio che intendono fronteggiare, nel senso che occorre avere riguardo alle specifiche circostanze di fatto del caso concreto e allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento sindacale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 7 luglio 2010, n.2887).

La scelta dell'Amministrazione di provvedere a porre rimedio ad una determinata situazione con l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza dei cittadini, in quanto concerne il merito dell’azione amministrativa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, quando non risulta manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre  2009, n. 5807)

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Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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Spoils system per la dirigenza a chiamata

Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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