«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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