«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La selezione con la nomina del vincitore comporta il rispetto degli oneri di pubblicità in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5298 del 10 settembre 2018, interviene sull’errata procedura di nomina di un dirigente «a tempo determinato» (rectius a termine non superiore al mandato elettivo del Sindaco) mediante il modello individuato dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2018 (c.d. TUEL), limitando la pubblicità all’ambito territoriale di riferimento.

Il fatto narrativo dell’illegittimità è ascrivibile alla pretermessa prodromica e necessaria fase pubblicitaria, mercé la pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale (cfr. il comma 1 bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, «Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande», e l’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. TUPI) riferito alla giurisdizione e alle procedure selettivamente propriamente concorsuali), rispetto a quella effettuata al proprio all’albo pretorio e degli enti contigui.

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Nomina trasparente del dirigente

Nomina trasparente del dirigente

La selezione con la nomina del vincitore comporta il rispetto degli oneri di pubblicità in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5298 del 10 settembre 2018, interviene sull’errata procedura di nomina di un dirigente «a tempo determinato» (rectius a termine non superiore al mandato elettivo del Sindaco) mediante il modello individuato dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2018 (c.d. TUEL), limitando la pubblicità all’ambito territoriale di riferimento.

Il fatto narrativo dell’illegittimità è ascrivibile alla pretermessa prodromica e necessaria fase pubblicitaria, mercé la pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale (cfr. il comma 1 bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, «Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande», e l’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. TUPI) riferito alla giurisdizione e alle procedure selettivamente propriamente concorsuali), rispetto a quella effettuata al proprio all’albo pretorio e degli enti contigui.

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La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Nomine senza concorso e competenza gestionale

La competenza, in termini di esercizio di una funzione pubblica, segue i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, una separazione declinata dal TUPI e TUEL che incardina all’organo elettivo compiti di indirizzo, programmazione e controllo affidando alla dirigenza compiti di natura gestionale.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
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Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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La revoca dell’assessore non allineato al gruppo politico di riferimento

Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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