«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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No all’eterointegrazione del bando di gara

No all’eterointegrazione del bando di gara

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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