«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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La sez. I Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 gennaio 2021 n. 87 (estensore Goggiamani), dichiara legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l’esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento con la prestazione in servizio.

Nel caso di specie, ad un militare veniva respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 del D.L. n. 67/97, riferite all’attività di difesa in procedimento penale, generato da calunnioso esposto anonimo, per reato di «violata consegna aggravata in concorso per essersi intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era stato assolto».

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Nessun rimborso per le spese legali in caso di assoluzione per fatto occasionale di servizio

Nessun rimborso per le spese legali in caso di assoluzione per fatto occasionale di servizio

La sez. I Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 gennaio 2021 n. 87 (estensore Goggiamani), dichiara legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l’esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento con la prestazione in servizio.

Nel caso di specie, ad un militare veniva respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 del D.L. n. 67/97, riferite all’attività di difesa in procedimento penale, generato da calunnioso esposto anonimo, per reato di «violata consegna aggravata in concorso per essersi intrattenuto all’interno di un panificio, lasciando incustodita all’esterno del locale la predetta autovettura, con all’interno la pistola mitragliatrice M/12 ed un giubbotto antiproiettile da cui era stato assolto».

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