«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 272 del 3 aprile 2019 (Fascicolo n. 5446/2017) interviene, in relazione all’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, sull’affitto di fondi rustici da parte di un’Amministrazione locale, a seguito di un esposto con il quale venivano segnalate alcune presunte anomalie gestionali[1].

L’Amministrazione (nel 1981) divenuta in possesso di numerosi fondi rustici, di un disciolto Ente ospedaliero, provvedeva a regolarizzare (nel 1985) la conduzione (risalente nel tempo) da parte di alcuni imprenditori agricoli: provvedeva con atto consiliare all’adozione di schemi contrattuali di affitto e alla loro sottoscrizione, inserendo i soggetti – conduttori di fatto – individuati dalla ricognizione operata dai tecnici del Comune.

Nel 2004, con atto giuntale, ritenendo i contratti rinnovati tacitamente in applicazione dell’art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante «Norme sui contratti agrari» il Comune autorizzava la stipula dei contratti di affitto con quelli che risultavano essere conduttori dei terreni, con decorrenza 11 novembre 2001 e scadenza 10 novembre 2016.

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I fondi rustici (e i beni pubblici) vanno affidati con gara.

I fondi rustici (e i beni pubblici) vanno affidati con gara.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 272 del 3 aprile 2019 (Fascicolo n. 5446/2017) interviene, in relazione all’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, sull’affitto di fondi rustici da parte di un’Amministrazione locale, a seguito di un esposto con il quale venivano segnalate alcune presunte anomalie gestionali[1].

L’Amministrazione (nel 1981) divenuta in possesso di numerosi fondi rustici, di un disciolto Ente ospedaliero, provvedeva a regolarizzare (nel 1985) la conduzione (risalente nel tempo) da parte di alcuni imprenditori agricoli: provvedeva con atto consiliare all’adozione di schemi contrattuali di affitto e alla loro sottoscrizione, inserendo i soggetti – conduttori di fatto – individuati dalla ricognizione operata dai tecnici del Comune.

Nel 2004, con atto giuntale, ritenendo i contratti rinnovati tacitamente in applicazione dell’art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, recante «Norme sui contratti agrari» il Comune autorizzava la stipula dei contratti di affitto con quelli che risultavano essere conduttori dei terreni, con decorrenza 11 novembre 2001 e scadenza 10 novembre 2016.

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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Il principio di segretezza delle offerte

Il principio di segretezza delle offerte

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 612 del 24 gennaio 2019, orienta l’Amministrazione nel garantire – sempre e comunque – la correttezza del procedimento di individuazione del contraente mediante il presidio della segretezza dell’offerta, senza commistioni e/o anticipazioni tra quella tecnica e quella economica, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.) che governano l’intero ciclo dell’azione amministrativa.

La questione verte sulla violazione degli obblighi di segretezza relativamente all’indicazione, nell’offerta tecnica, di criteri e automatismi capaci di escludere ogni discrezionalità della commissione di gara (nella relazione al cronoprogramma era stata indicata anche la componente economica della propria offerta), riflettendosi inesorabilmente nello stabilire, in via anticipata, le determinazioni dell’offerta economica: una violazione del principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

Il giudice di seconde cure, analizza il dato fattuale riportato nel bando di gara che prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste:

  • la prima, con la documentazione amministrativa;
  • la seconda, contenente l’offerta tecnica;
  • la terza, l’offerta tempo;
  • la quarta ed ultima, l’offerta economica.

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La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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