«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 gennaio 2021 n. 653 (est. Gambato Spisani), chiarisce la distinzione (o la presenza o meno) tra domicilio e residenza ai fini dell’esercizio dei servizi legali[1], dichiarando l’illegittimità di un regolamento edilizio che ricomprendeva – tra gli uffici aperti al pubblico – anche quelli per l’esercizio della professione di avvocato.

L’art. 43, Domicilio e residenza, del codice civile definisce «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Si chiarisce che:

  • la residenza della persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora[2] in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile (elemento oggettivo) e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile (elemento soggettivo), rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive, e la verifica di tali requisiti, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, avviene da parte dell’ufficiale d’anagrafe, osservando, altresì, che la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali[3];
  • di converso, il domicilio va inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, desumibile da elementi presuntivi[4], rilevando, sotto altro profilo, che ai fini dell’individuazione della “residenza fiscale” del contribuente (che non coincide necessariamente con quella anagrafica ma più prossima al domicilio)[5] deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento[6].

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Annullato un regolamento edilizio che dispone oneri per l’abbattimento delle barriere architettoniche a carico del domicilio dell’avvocato

Annullato un regolamento edilizio che dispone oneri per l’abbattimento delle barriere architettoniche a carico del domicilio dell’avvocato

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 gennaio 2021 n. 653 (est. Gambato Spisani), chiarisce la distinzione (o la presenza o meno) tra domicilio e residenza ai fini dell’esercizio dei servizi legali[1], dichiarando l’illegittimità di un regolamento edilizio che ricomprendeva – tra gli uffici aperti al pubblico – anche quelli per l’esercizio della professione di avvocato.

L’art. 43, Domicilio e residenza, del codice civile definisce «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Si chiarisce che:

  • la residenza della persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora[2] in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile (elemento oggettivo) e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile (elemento soggettivo), rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive, e la verifica di tali requisiti, ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, avviene da parte dell’ufficiale d’anagrafe, osservando, altresì, che la stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali[3];
  • di converso, il domicilio va inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle relazioni personali, desumibile da elementi presuntivi[4], rilevando, sotto altro profilo, che ai fini dell’individuazione della “residenza fiscale” del contribuente (che non coincide necessariamente con quella anagrafica ma più prossima al domicilio)[5] deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento[6].

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La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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La sez. prima del T.A.R. Emilia Romagna, Parma, con la sentenza 2 dicembre 2019, n. 282, interviene per stabilire la legittimità di un atto dirigenziale che impone misure di natura pratica ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione, in relazione alle loro necessità essenziali di vita (c.d. deiezioni liquide), prevenendo l’asserito “pregiudizio igienico”.

La vicenda prende piede dall’impugnazione di un’ordinanza dirigenziale tesa a fornire una risposta ad «un disagio segnalato dai cittadini» conseguenza della «noncuranza con la quale sovente, le deiezioni liquide dei cani vengono lasciate dai loro detentori sui marciapiedi, strade, piazze pubbliche e di uso pubblico»,

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Potere di ordinanza, custodia animali e regole di condotta sulle deiezioni liquide

Potere di ordinanza, custodia animali e regole di condotta sulle deiezioni liquide

La sez. prima del T.A.R. Emilia Romagna, Parma, con la sentenza 2 dicembre 2019, n. 282, interviene per stabilire la legittimità di un atto dirigenziale che impone misure di natura pratica ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione, in relazione alle loro necessità essenziali di vita (c.d. deiezioni liquide), prevenendo l’asserito “pregiudizio igienico”.

La vicenda prende piede dall’impugnazione di un’ordinanza dirigenziale tesa a fornire una risposta ad «un disagio segnalato dai cittadini» conseguenza della «noncuranza con la quale sovente, le deiezioni liquide dei cani vengono lasciate dai loro detentori sui marciapiedi, strade, piazze pubbliche e di uso pubblico»,

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